"POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMC 98"
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Polisportiva Dilettantistica AMC 98" si costituisce in data 8 giugno 1998 dalla fusione della Società Sportiva Acquasparta e della Associazione Sportiva Montecastrilli, con la denominazione originaria di: “Polisportiva A.M. ‘98”. Con deliberazione assembleare del 30 maggio 2011, si stabilisce il cambio di denominazione sociale, a seguito di una maggiore presenza nel territorio del Comune di Montecastrilli, in “Polisportiva dilettantistica AMC 98" (d’ora in poi “Associazione”). L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha sede in Acquasparta (CAP 05021) in Via dello Stadio. E’ presente anche un sede operativa a Montecastrilli (CAP 05026) in Via della Resistenza.
Art. 2 - Scopo
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina sportiva calcistica, ed in particolare alla cura del settore giovanile, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.
Con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, l’Associazione potrà prendere iniziative anche in altri sport, qualora ne ricorrano le condizioni necessarie.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte dei competenti Organi.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti delle norme vigenti, quali, a mero titolo esemplificativo:
- attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio;
- attività ricreativa a favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative;
- organizzazione di pubbliche manifestazioni;
- attività di promozione di aziende, imprese e società commerciali del territorio.
Art. 3 - Colori sociali
I colori sociali sono Bianco, Rosso e Verde.
Art. 4 - Affiliazione
L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi, nonché dal ricavato di pubbliche manifestazioni.
Art. 6 - Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue dei soci;
b) contributi volontari di soci o di terzi;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività secondarie e strumentali connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni.
Art. 7 - Anno sociale, rendiconto e avanzi di gestione
L’esercizio sociale inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
L’eventuale avanzo di gestione sarà destinato allo svolgimento
dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.
Art. 8 - Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.
Art. 9 – Domanda di ammissione
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa di cui all’art. 6 lettera a) del presente Statuto.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 6.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.10 - Categorie dei soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 11 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
Art. 12 - Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) in via automatica qualora non provveda al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alla lettera c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
art. 13 - Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
Art. 14 - Assemblea dei soci
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell’Associazione e affissione nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione da inviare agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica all’indirizzo comunicato in sede di adesione, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa e su eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta dal Presidente o su richiesta scritta e motivata avanzata:
- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o
- dalla metà più uno dei soci.
In tale ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione, sulla trasformazione e sulla fusione.
Art. 15 - Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 16 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di quattro associati.
Art. 17 - Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle condizioni previste dalla legge e a condizione che venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la partecipazione alle votazioni.
Art. 18 - Cariche sociali
Per potersi candidare alle cariche sociali è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 19 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria fino ad un massimo di 30 eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e il Cassiere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, mediante avviso del Presidente che dovrà essere formalizzato almeno 3 giorni prima della seduta, con qualsiasi mezzo idoneo.
Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” alle medesime condizioni previste per le riunioni dell’Assemblea dei Soci previste all’art. 17.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti di associazioni, ed esperti per chiedere pareri per svolgere nel migliore dei modi il mandato assegnatogli.
Art. 21 – Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.
Art. 22 Vice Presidente – Segretario - Cassiere
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Nel caso in cui siano nominati più Vice Presidenti, possono operare in via tra loro disgiunta.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
Il Cassiere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Art. 23 - Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 25 – Durata - Scioglimento – Trasformazione - Fusione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci e validamente costituita con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci iscritti nel libro soci.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ovvero a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione.
La trasformazione dell’Associazione, la fusione con altra Associazione Sportiva e l'assorbimento di altra Associazione Sportiva, verranno deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei Soci iscritti.
Art. 26 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.